superamento dei divieti di alienazione di alloggi per le aree cedute in proprietà


 

Con l'entrata in vigore della legge 448/1998, la quale:

- all'art. 31 comma 46 da un lato ha esteso  la possibilità di modificazione anche alle convenzioni in diritto di superficie e dall’altro per quelle aventi per oggetto il diritto di proprietà non fa più riferimento alle convenzioni contenenti divieti o limitazioni del diritto di godimento, ma a tutte le convenzioni precedenti, quale che sia il contenuto di esse;

- all'art. 31 comma 50 ha abrogato il discusso art. 3 comma 78 legge 549/1995

si opina ormai esser superato il problema se per effetto della disciplina introdotta dal citat art. 3 comma 78 legge 549/1995 dovessero ritenersi ancora in vigore le clausole convenzionali afferenti a convenzioni adottate quando i divieti temporanei di alienazione degli alloggi per le aree cedute in proprietà erano tuttora in vigore.

 

In particolare appare superata l’interpretazione, data anche in sede di Avvocatura di Stato, che la nullità prevista dall’art. 35 della legge 865/1971, abrogata dalla legge 179/1992, continuasse a sopravvivere per le convenzioni con il Comune stipulate anteriormente all’entrata in vigore della legge 179/1992 (l’art. 3, comma 78, della legge 549/1995 conteneva l’infelice espressione che tanti dubbi aveva sollevato: "possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali"); sostenere ciò, infatti, significava affermare che la nullità prevista da una norma abrogata potesse sopravvivere (non solo per il passato, si badi, ma anche per il futuro) sulla base di un richiamo pattizio.

 

Tale interpretazione già prima della nuova normativa, che con l'abrogazione dell'infelice norma dell'art. 3 comma 78 legge 549/1995 ha risolto alla radice ogni problema interpretativo, era stata peraltro fortemente criticata.

 

Si faveva osservare infatti che la sanzione di nullità ubbidisce ai seguenti principi di carattere generale: essa ha come propria fonte esclusivamente la legge, non il contratto Trattasi infatti di sanzione prescritta per la tutela di un interesse generale e pertanto occorre che sia prevista per legge.

 

Allorquando una clausola contrattuale preveda la sanzione di nullità, possono verificarsi due situazioni:

a)      o detta sanzione è prevista per legge ed allora la clausola pattizia ha soltanto effetto riproduttivo, vale a dire costituisce una sorta di "memento" per il contraente;

b)      oppure la nullità non è prevista per legge, ed allora la clausola pattizia di nullità appare priva di effetti anche per le parti, i cui interessi potranno trovare tutela per altra strada, ma certamente non applicando la sanzione della nullità.

 

Si concludeva pertanto nel modo seguente:

a)      l'abrogazione delle richiamate norme dell'art. 35 della legge 865/71 operava a far data dall'entrata in vigore della legge 179/92 (15 marzo 1992);

b)      pertanto i divieti e la nullità valevano, per gli atti di cessione dell'alloggio o di costituzione di diritti reali di godimento posti in essere in precedenza, nel senso che la nullità ad essi applicabile manteneva tutti i suoi effetti;

c)      dal 15 marzo 1992 non esisteva alcun divieto sanzionato con la nullità, neppure per le convenzioni con il Comune sorte in precedenza, potendosi, al più, riconoscere, ai divieti enunciati in dette convenzioni, valore di divieti pattizi rientranti nell'art. 1379 c.c., se non addirittura valore di clausole riproduttive dei diritti abrogati, ormai del tutto prive di effetti.

 

In definitiva, se, con la finanziaria 549/1995 si voleva, sbagliando, affermare che si potesse mantenere in essere una nullità su base negoziale, quando in effetti detta nullità non aveva più ragion d’essere per il nostro ordinamento, probabilmente il legislatore si è accorto di questo errore giuridico ed ha voluto porvi rimedio, abrogando espressamente la norma contenuta nel discusso predetto art. 3, comma 78° della legge 549/1995;